[1]delle navi e notifica per attivazione di linee

[2]1. Le linee marittime di cui al presente Accordo sono esercitate soltanto con navi battenti bandiera italiana e con navi battenti bandiera jugoslava. 2. In relazione all'articolo 16 le Capitanerie di Porto di una delle Parti notificano alle Capitanerie di Porto dell'altra Parte la data di inizio di ogni linea, i nominativi delle imprese che esercitano le linee stesse, nonche' le navi che vi sono impiegate.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art21 · fonte su Normattiva