[1]delle navi e notifica per attivazione di linee
[2]1. Le linee marittime di cui al presente Accordo sono esercitate soltanto con navi battenti bandiera italiana e con navi battenti bandiera jugoslava. 2. In relazione all'articolo 16 le Capitanerie di Porto di una delle Parti notificano alle Capitanerie di Porto dell'altra Parte la data di inizio di ogni linea, i nominativi delle imprese che esercitano le linee stesse, nonche' le navi che vi sono impiegate.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
