di persone 1. Nessuna remunerazione e' dovuta dalle persone che sono state tratte in salvo, tuttavia nessuna norma del presente articolo pregiudica le disposizioni della legislazione nazionale in materia. 2. Una persona che ha tratto in salvo vite umane e che ha partecipato ai servizi resi in occasione dell' incidente che ha dato luogo ad operazioni di soccorso, ha diritto ad una parte equa del pagamento assegnato al soccorritore per aver tratto in salvo la nave o altri beni, o prevenuto o limitato i danni all'ambiente.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art16 · fonte su Normattiva