resi in virtu' di contratti esistenti Nessun pagamento e' dovuto ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, a meno che i servizi resi non eccedano cio' che puo' ragionevolmente essere considerato come la dovuta esecuzione di un contratto concluso prima della sopravvenienza del pericolo.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art17 · fonte su Normattiva