resi in virtu' di contratti esistenti Nessun pagamento e' dovuto ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, a meno che i servizi resi non eccedano cio' che puo' ragionevolmente essere considerato come la dovuta esecuzione di un contratto concluso prima della sopravvenienza del pericolo.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
