ed emendamento 1. Una conferenza puo' essere convocata dall'Organizzazione in vista di rivedere o emendare la presente Convenzione. 2. Il Segretario generale convochera' una conferenza degli Stati parti alla presente Convenzione al fine di rivedere o emendare la Convenzione, su richiesta di otto Stati Parti o di un quarto degli Stati Parti, qualora quest'ultimo numero sia superiore. 3. Ogni consenso ad essere parte alla presente Convenzione, espresso dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione, sara' considerato come applicantesi alla Convenzione cosi' come emendata.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art32 · fonte su Normattiva