Art. 32
[1]ed emendamento
[2]1 L'Organizzazione puo' convocare una Conferenza allo scopo di rivedere o emendare la Convenzione sul Fondo del 1992.
[3]2 L'Organizzazione convochera' una conferenza degli Stati Contraenti allo scopo di rivedere o emendare la Convenzione sul Fondo del 1992, su richiesta di non meno di un terzo di tutti gli Stati Contraenti.
Testo vigente dal 18 giugno 1999
