[1]ed emendamento

[2]1 L'Organizzazione puo' convocare una Conferenza allo scopo di rivedere o emendare la Convenzione sul Fondo del 1992.

[3]2 L'Organizzazione convochera' una conferenza degli Stati Contraenti allo scopo di rivedere o emendare la Convenzione sul Fondo del 1992, su richiesta di non meno di un terzo di tutti gli Stati Contraenti.

Testo vigente dal 18 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;177~art32 · fonte su Normattiva