di applicazione territoriale 1. Ogni Stato potra', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o successivamente, in qualunque altro momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione, con una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, all'insieme dei territori o ad uno o piu' territori per i quali egli assicura le relazioni internazionali o per i quali e' autorizzato a stipulare. 2. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del precedente paragrafo potra' essere ritirato per quanto riguarda ogni territorio designato in detta dichiarazione. Questo ritiro avra' effetto nei sei mesi dopo il ricevimento della dichiarazione di ritiro da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art35 · fonte su Normattiva