Il Segretario Generale del Consiglio Generale notifichera' agli Stati membri del Consiglio:

  • a)le firme;
  • b)il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione;
  • c)le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 12;
  • d)le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al suo articolo 34;
  • e)le dichiarazioni ricevute in applicazione delle disposizioni dell'art. 35;
  • f)le riserve formulate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 36;
  • g)il ritiro delle riserve effettuate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 36;
  • h)le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni dell'art. 37 e la data in cui la denuncia avra' effetto. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 1977, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia certificata conforme ed ogni Stato firmatario. Seguono firme.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art38 · fonte su Normattiva