[1]del capitale dei profitti e dei redditi
[2]1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire quanto segue all'estero, senza indebito ritardo, in una qualsiasi valuta convertibile:
- a)capitali e capitali aggiuntivi ivi compresi gli utili reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'aumento degli investimenti;
- b)utili netti, dividendi royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici interessi ed altri profitti;
- c)utili derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
- d)fondi per il rimborso di prestiti connessi ad un investimento e pagamento dei relativi interessi;
- e)remunerazioni e indennita' corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per prestazioni e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel proprio territorio, nell'importo e nei modi prescritti dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in vigore.
[3]2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al comma 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi nel caso in cui esso sia piu' favorevole.
Testo vigente dal 10 febbraio 2000
