Art. 1 (Convenzione)
[1]Allegato
[2]CONVENZIONE SANITARIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA.
[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, desiderosi di promuovere la cooperazione tra i servizi veterinari ufficiali dei rispettivi Paesi nel campo della sanita' pubblica veterinaria, di preservare i rispettivi territori da possibili malattie infettive e diffusive degli animali e da zoonosi e facilitare gli scambi commerciali di animali vivi, di prodotti animali e d'origine animale, convengono quanto segue:
[4]Articolo 1 1. Le parti promuoveranno:
- a)la collaborazione tra i competenti servizi ed istituti veterinari italiani e tunisini;
- b)lo scambio di funzionari e specialisti veterinari al fine di un reciproco aggiornamento sulle conquiste scientifiche e tecniche nel campo della medicina veterinaria;
- c)l'accoglienza a veterinari e tecnici per stages di aggiornamento e perfezionamento;
- d)lo scambio di informazioni relative agli aspetti sanitari dei metodi di produzione, preparazione o trasformazione dei prodotti di origine animale;
- e)la partecipazione di specialisti a simposi e seminari organizzati da una delle Parti;
- f)lo scambio di informazioni sui metodi di lotta contro le malattie animali e cio' che interessa la sanita' pubblica veterinaria;
- g)lo scambio di ceppi batterici e virali necessari alla produzione di prodotti biologici ( antigeni, sieri, vaccini ecc). 2. Le modalita' di applicazione degli impegni di cui al comma 1 sono definite dalla commissione mista di cui all'articolo 6.
Testo vigente dal 26 gennaio 2004
