Art. 2 (Convenzione)
1. Le Parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni relative a comparsa di focolai di malattie della lista A dell'O.I.E. nel piu' breve tempo possibile e di ogni altra malattia che possa costituire pericolo per la sanita' animale e la salute pubblica nonche' delle relative misure adottate; ogni significativo cambiamento relativo alla presenza delle malattie della lista A dell'O.I.E.
Testo vigente dal 26 gennaio 2004
