1. Le Parti definiranno, nell'ambito della Commissione mista cui all'articolo 6, nell'intento di salvaguardare la salute umana ed animale le disposizioni che regolano le importazioni, le esportazioni ed il transito di animali vivi e di prodotti di origine animale nei rispettivi territori, fermi restando gli impegni derivanti dalla Loro appartenenza ad Istituzioni ed organismi internazionali.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;13~convenzione-art3 · fonte su Normattiva