Art. 4 (Atto di Ginevra)
[1]internazionale
[2]L'Ufficio internazionale tiene un registro internazionale in cui sono iscritte le registrazioni internazionali effettuate a norma del presente atto, a norma dell'Accordo di Lisbona e dell'atto del 1967 o a norma di entrambi, nonche' i dati relativi a dette registrazioni internazionali.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
