Art. 3 (Atto di Ginevra)
[1]' competente
[2]Ciascuna parte contraente designa un soggetto responsabile dell'amministrazione del presente atto nel suo territorio e delle comunicazioni con l'Ufficio internazionale previste dal presente atto e dal regolamento di esecuzione. La parte contraente notifica il nome e il recapito dell'autorita' competente all'Ufficio internazionale, come specificato nel regolamento di esecuzione.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
