Art. 8 (Atto di Ginevra)
[1]di validita' delle registrazioni internazionali
[2](1) [Dipendenza] Le registrazioni internazionali hanno validita' illimitata, fermo restando che la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica registrata non e' piu' necessaria se la denominazione che costituisce la denominazione di origine o l'indicazione che costituisce l'indicazione geografica non e' piu' protetta nella parte contraente di origine. (2) [Annullamento]
- a)L'autorita' competente della parte contraente di origine oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, i beneficiari o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), o l'autorita' competente della parte contraente di origine possono in qualsiasi momento richiedere all'Ufficio internazionale l'annullamento della registrazione internazionale in questione.
- b)Laddove la denominazione che costituisce una denominazione di origine registrata o l'indicazione che costituisce un'indicazione geografica registrata non sia piu' protetta nella parte contraente di origine, l'autorita' competente della parte contraente di origine richiede l'annullamento della registrazione internazionale.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
