[1]di validita' delle registrazioni internazionali

[2](1) [Dipendenza] Le registrazioni internazionali hanno validita' illimitata, fermo restando che la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica registrata non e' piu' necessaria se la denominazione che costituisce la denominazione di origine o l'indicazione che costituisce l'indicazione geografica non e' piu' protetta nella parte contraente di origine. (2) [Annullamento]

  • a)L'autorita' competente della parte contraente di origine oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, i beneficiari o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), o l'autorita' competente della parte contraente di origine possono in qualsiasi momento richiedere all'Ufficio internazionale l'annullamento della registrazione internazionale in questione.
  • b)Laddove la denominazione che costituisce una denominazione di origine registrata o l'indicazione che costituisce un'indicazione geografica registrata non sia piu' protetta nella parte contraente di origine, l'autorita' competente della parte contraente di origine richiede l'annullamento della registrazione internazionale.

Testo vigente dal 5 febbraio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-01-14;13~atto-di-ginevra-art8 · fonte su Normattiva