Paragrafo 1 - Le disposizioni della legislazione italiana relative al contenzioso del controllo tecnico sono applicabili alle cure erogate ai beneficiari di prestazioni del regime italiano sul territorio monegasco; le decisioni prese s'impongono alle istituzioni italiane. Paragrafo 2 - Le disposizioni della legislazione monegasca relative al contenzioso del controllo tecnico sono applicabili alle cure erogate ai beneficiari di prestazioni del regime monegasco sul territorio italiano; le decisioni prese s'impongono alle istituzioni monegasche. Paragrafo 3 - Le eventuali decisioni adottate dalle istituzioni di un Paese sono comunicate alle autorita' competenti dell'altro Paese.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art17 · fonte su Normattiva