delle controversie 233 1. I Membri possono risolvere le loro controversie su questioni relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, per via negoziale, diplomatica o secondo le procedure fissate dai trattati bilaterali o multilaterali conclusi tra di loro per la soluzione delle controversie internazionali, o con ogni altro metodo che potranno decidere di comune accordo. 234 2. Qualora nessuno di questi mezzi di soluzione delle controversie sia adottato, ogni Membro parte di una controversia puo' far ricorso all'arbitrato, in conformita' con la procedura definita nella Convenzione. 235 3. Il Protocollo facoltativo relativo alla soluzione obbligatoria delle controversie relative alla presente Costituzione, alla Convenzione ed ai Regolamenti amministrativi e' applicabile tra i Membri parti di questo Protocollo.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art56 · fonte su Normattiva