Le disposizioni delle legislazioni italiane o monegasche di cui all'art. 3 che restringono i diritti degli stranieri o oppongono a questi limitazioni in relazione al luogo della loro residenza non sono applicabili, in materia di prestazioni economiche, pensioni o rendite e assegni di morte, ai lavoratori beneficiari della presente convenzione.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
