Le disposizioni delle legislazioni italiane o monegasche di cui all'art. 3 che restringono i diritti degli stranieri o oppongono a questi limitazioni in relazione al luogo della loro residenza non sono applicabili, in materia di prestazioni economiche, pensioni o rendite e assegni di morte, ai lavoratori beneficiari della presente convenzione.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art6 · fonte su Normattiva