[1]E INSEGNANTI

[2]1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni in uno Stato contraente per un periodo non superiore ad un anno allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto analogo, e che, e' o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca. 2. Il presente Articolo non si applica ai redditi derivanti da attivita' di ricerca qualora tali ricerche siano effettuate non nell'interesse pubblico ma principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone determinate.

Testo vigente dal 25 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-28;130~convenzione-art20 · fonte su Normattiva