[1]e Insegnanti
[2]Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto di insegnamento riconosciuto dal Governo e non avente scopo di lucro e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.
Testo vigente dal 21 maggio 2003
