Il fondo complementare effettua un versamento quando l'assemblea del fondo del 1992 ritiene che l'ammontare totale delle richieste dichiarate ricevibili superi o rischi di superare l'ammontare complessivo del risarcimento disponibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 della convenzione Fondo del 1992 e, di conseguenza, l'assemblea decide in via provvisoria o definitiva che saranno effettuati pagamenti solo per una porzione delle richieste dichiarate ricevibili. L'assemblea del fondo complementare stabilisce quindi se e in quale misura il fondo complementare paga la proporzione delle richieste dichiarate ricevibili e non soddisfatte ai sensi della convenzione CLC del 1992 e della convenzione, Fondo del 1992.
Testo vigente dal 13 luglio 2005
