Il fondo complementare effettua un versamento quando l'assemblea del fondo del 1992 ritiene che l'ammontare totale delle richieste dichiarate ricevibili superi o rischi di superare l'ammontare complessivo del risarcimento disponibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 della convenzione Fondo del 1992 e, di conseguenza, l'assemblea decide in via provvisoria o definitiva che saranno effettuati pagamenti solo per una porzione delle richieste dichiarate ricevibili. L'assemblea del fondo complementare stabilisce quindi se e in quale misura il fondo complementare paga la proporzione delle richieste dichiarate ricevibili e non soddisfatte ai sensi della convenzione CLC del 1992 e della convenzione, Fondo del 1992.

Testo vigente dal 13 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-12;130~protocollo-art5 · fonte su Normattiva