1. Il fondo complementare dispone di un'assemblea e di un segretariato presieduto da un direttore. 2. Gli articoli dal 17 al 20 e dal 28 al 33 della convenzione Fondo del 1992 si applicano all'assemblea, al segretariato e al direttore del fondo complementare; 3. L'articolo 34 della convenzione Fondo del 1992 si applica al fondo complementare.
Testo vigente dal 13 luglio 2005
