1. Il presente protocollo e gli emendamenti accettati ai sensi dell'articolo 24 sono depositati presso il segretario generale; 2. Il segretario generale: (a) informa tutti gli Stati' che hanno firmato il presente protocollo o vi hanno aderito: (i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento e della relativa data; (ii) dello data di entrata in vigore del presente protocollo; (iii) di proposte concernenti la modifica del massimale per il risarcimento presentate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1; (iv) di emendamenti adottati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4; (v) di emendamenti ritenuti accettati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, unitamente alla data in cui gli emendamenti in questione entrano in vigore ai sensi dei paragrafi 8 e 9 dello stesso articolo; (vi) del deposito di uno strumento di denuncia del presente protocollo e della.data del deposito: e della data di entrata in vigore; (vii)delle comunicazioni previste dagli articoli del presente protocollo; (b) trasmette copie certificate conformi del presente protocollo a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati che aderiscono al protocollo. 3. Non appena il presente protocollo entra in vigore, il testo viene trasmesso dal segretario generale al segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e pubblicazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 13 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-12;130~protocollo-art30 · fonte su Normattiva