[1]del fondo complementare

[2]1. Qualora il presente protocollo cessi di essere in vigore, in ogni caso il fondo complementare: (a) adempie agli obblighi relativi agli incidenti avvenuti prima che il protocollo cessi di essere in vigore; (b) ha diritto di esercitare i suoi diritti in materia di contributi nella misura in cui detti contributi sono necessari per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), incluse le spese di amministrazione del fondo complementare necessarie a tal fine. 2. L'assemblea adotta tutte le misure necessarie per completare la liquidazione del fondo complementare, inclusa la ripartizione equa dei beni rimanenti tra i soggetti che hanno contribuito al fondo complementare. 3. Ai fini del presente articolo il fondo complementare resta una persona giuridica.

Testo vigente dal 13 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-12;130~protocollo-art29 · fonte su Normattiva