1. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, i diritti di risarcimento nei confronti del fondo complementare si estinguono solo se si estinguono nei confronti del fondo del 1992 ai sensi dell'articolo 6 della convenzione Fondo del 1992. 2. Una richiesta presentata al fondo del 1992 e' considerata come presentata dallo stesso ricorrente al fondo complementare.
Testo vigente dal 13 luglio 2005
