1. Se in uno Stato contraente non esiste un soggetto che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 10, ai fini del presente protocollo detto Stato contraente informa al riguardo il direttore del fondo complementare. 2. Il fondo complementare non effettua risarcimenti per danni da inquinamento nel territorio, nelle acque territoriali o nella zona economica esclusiva o nell'area determinata ai sensi dell'articolo 3, lettera a), punto ii) del presente protocollo, di uno Stato contraente in relazione a un determinato incidente o per misure preventive, adottate per prevenire o ridurre al minimo il danno, finche' gli obblighi di comunicare al direttore del fondo complementare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 e del paragrafo 1 del presente articolo non sono stati adempiuti in relazione a detto Stato contraente per tutti gli anni precedenti all'incidente. L'assemblea determina nel regolamento interno le circostanze in cui si ritiene che uno Stato contraente non abbia ottemperato ai propri obblighi. 3. Se un risarcimento e' stato temporaneamente rifiutato ai sensi del paragrafo 2, il risarcimento e' negato permanentemente in merito all'incidente in questione se gli obblighi di comunicare al direttore del fondo complementare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 e del paragrafo 1 del presente articolo non sono stati adempiuti entro un anno dalla notifica da parte del direttore del fondo complementare agli Stati contraenti dell'omissione della comunicazione. 4. Dai contributi dovuti al fondo complementare e' dedotto il risarcimento dovuto al debitore o ai suoi agenti.
Testo vigente dal 13 luglio 2005
