[1]Articolo IX

[2]1. Il presente trattato e' aperto alla firma di tutti gli Stati. Qualsiasi Stato, che non abbia firmato il trattato prima della sua entrata in vigore in conformita' al paragrafo 3 del presente articolo, potra' aderirvi in qualsiasi momento. 2. Il presente trattato sara' sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e di adesione verranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche che vengono designati come Governi depositari. 3. Il presente trattato entrera' in vigore dopo la ratifica e il deposito degli strumenti di ratifica, da parte degli Stati i cui Governi sono designati come depositari del trattato e di quaranta altri Stati firmatari del presente trattato. Ai fini del presente trattato, si intende per Stato militarmente nucleare uno Stato che abbia fabbricata e fatta esplodere un'arma nucleare o altro congegno nucleare esplosivo prima del 1° gennaio 1967. 4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione verranno depositati dopo l'entrata in vigore del presente trattato, esso entrera' in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di adesione. 5. I Governi depositari informeranno immediatamente tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, dell'entrata in vigore del presente trattato e della data di ricevuta di ogni richiesta per indire una conferenza o di altre comunicazioni. 6. Il presente trattato verra' registrato dai Governi depositari in conformita' all'articolo 102 dello statuto delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 30 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-24;131~artix · fonte su Normattiva