nel settore dell'istruzione Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione nel settore educativo stimolando una migliore comprensione ed una piu' profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso: a- l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte contraente; b- la collaborazione per la formazione di docenti della lingua dell'altra Parte contraente; c- lo sviluppo degli scambi d'informazione di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi; d- la cooperazione nei metodi didattici; e- la concessione, secondo le proprie risorse finanziarie, di borse di studio a studenti universitari e postuniversitari; f- gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti; g- lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi universitari, attraverso l'intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Testo vigente dal 3 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;275~accordo-art3 · fonte su Normattiva