Obiettivi e finalita'. Obiettivo dell'Agenzia sara' di favorire il flusso di investimenti a fini produttivi tra i paesi membri ed in particolare verso i paesi membri in via di sviluppo, integrando in tale maniera le attivita' della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (qui di seguito denominata "Banca"), della Internazional Finance Corporation e di altre istituzione finanziarie internazionali per il finanziamento dello sviluppo. Per attuare il proprio obiettivo, l'Agenzia: (a) rilascera' garanzie, ivi comprese l'assicurazione reciproca e la riassicurazione, contro i rischi non commerciali relativi ad investimenti effettuati in un paesi membro di altri paesi membri; (b) svolgera' le opportune attivita' complementari per promuovere il flusso di investimenti verso e tra i paesi membri in via di svlippo; (c) esercitera' altri poteri accessori, necessari o auspicabili per la realizzazione del proprio obiettivo. L'Agenzia seguira' le disposizioni del presente articolo in tutte le sue decisioni.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art2 · fonte su Normattiva