Principi operativi Fatte salve le disposizioni del peresente allegato, le disposizioni relative alle operazioni di garanzia di cui al Capitolo III della presente Convenzione e quelle relative alla gestione finanziaria di cui al Capitolo IV della presente Convenzione troveranno applicazione mutatis mutandis nei confronti delle garanzie di investimenti sponsorizzati; salvo che (i) tali investimenti avranno diritto a sponsorizzazione se effettuati nei territori di un paese membro, ed in particolare da un paese membro in via di sviluppo; da un investitore o da investitori che ne abbiano diritto in base all'articolo 1, paragrafo (a) del presente Allegato; e (ii) l'Agenzia non rispondera' con il proprio attivo di una garanzia o polizza riassicurativa emessa in base al presente Allegato ed ogni contratto di garanzia o polizza riassicurativa concluse conformemente al presente allegato dovra' prevederlo espressamente.
Testo vigente dal 30 aprile 1988
