Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976
Art. 14 — Procedura di votazione del Consiglio
- 1)Ciascun Membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti e non e' autorizzato a frazionarli. Esso puo' tuttavia disporre differentemente dei voti ad esso conferiti per procura, conformemente ad disposto del paragrafo 2 del presente articolo.
- 2)Ogni Membro esportatore puo' autorizzare qualsiasi altro Membro esportatore, e ogni Membro importatore puo' autorizzare qualsiasi altro Membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto ad una o piu' sedute del Consiglio. In tal caso non si applica il limite di cui al paragrafo 8 dell'articolo 13.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
