Arbitrato. (a) Le procedure di arbitrato potranno essere avviate tramite una notifica inoltrata dalla parte che richiede l'arbitrato (il richiedente) alla o alle controparti implicate nella controversia (il convenuto). La notifica dovra' specificare l'oggetto della controveria, la soluzione auspicata nonche' il nome dell'arbitro designato dal richiedente. Il convenuto dovra', entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica notificare al richiedente il nome dell'arbitro da essa designato. Le due parti dovranno, entro trenta giorni dalla data della designazione del secondo arbitro, scegliere un terzo arbitro, il quale fungera' da Presidente del Tribunale Arbitrale (qui di seguito denominato Tribunale). (b) Qualora il Tribunale non sia stato costituito entro sessanta giorni dalla data della notifica, l'arbitro non ancora nominato o il Presidente non ancora prescelto dovranno essere nominati su istanza congiunta delle parti dal Segretario Generale dell'ICSID. Indifetto di un'istanza congiunta, o qualora il Segretario Generale non abbia proceduto alla nomina entro trenta giorni dall'istanza a lui inoltrata, una della parti potra' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. (c) nessuna delle parti avra' diritto a sostituire l'arbitro da essa designato una volta avviata l'udienza relativa alla controversia. Nel caso in cui un arbitro (incluso il Presidente del Tribunale) dovesse dimettersi, morire o divenire incapace, un successore sara' nominato secondo i criteri seguiti per la nomina del suo predecessore e avra' gli stessi poteri e doveri dell'arbitro al quale succede. (d) Il Tribunale si riunira' una prima volta alla data e nel luogo stabiliti dal Presidente, dopo di che provvedera' a fissare il luogo e le date delle riunioni successive. (e) Salvo diversamente disposto dal presente Allegato o diversa intesa tra le Parti, il Tribunale stabilira' la procedura da seguire e si ispirera' al riguardo alla norme in materia di arbitrato conformi alla Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di Investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati. (f) Il Tribunale avra' competenza assoluta, fatti salvi i casi in cui, essendo stata sollevata dinanzi al Tribunale un'obiezione per effetto della quale controversia ricada nella giurisdizione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio, conformemente all'Articolo 56, o in quella di un organo giudiziario o arbitrale designato nell'ambito di una intesa in base all'Articolo 1 del presente Allegato, e il Tribunale ritenga l'obiezione fondata, l'obiezione sara' deferita dal Tribunale al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio o all'organo designato, a seconda dei casi, e le procedure arbitrali saranno sospese fintanto che una decisione che sara' vincolante per il Tribunale non sia stata adottata al riguardo. (g) Il Tribunale, per tutte le controversie rientranti nell'ambito del presente Allegato, applichera' le disposizioni della presente Convenzione, le relative intese tra le parti coinvolte nella controversia, gli statuti ed i regolamenti dell'Agenzia, le norme di diritto internazionale applicabili, le leggi interne dello Stato interessato, come pure - ove esistano le disposizioni applicabili del contratto di investimento. Fatto salvo quanto disposto dalla presente Convenzione, il Tribunale potra' comporre una controversia ex equo et bono, sempre che l'Agenzia ed il membro interessato concordino in tal senso. Il Tribunale non potra' pronunciare un non liquet sulla base del silenzio e della mancanza di chiarezza della legge. (h) Il Tribunale assicurera' un'equa udienza a tutte le parti. Tutte le dicisioni del Tribunale saranno prese con voto maggioritario ed espliciteranno i motivi su cui si fondano. La decisione del Tribunale sara' resa per iscritto, sara' controfirmata da almeno due arbitri ed una copia della stessa sara' trasmessa ad ognuna delle parti. Il giudizio emesso sara' definitivo e vincolante per le parti e non sara' soggetto d'appello, annullamento o revisione. (i) Qualora una controversia insorga tra le parti circa il significato o la portata di una decisione, ognuna delle parti, entro sessanta giorni dalla pronunzia della stessa, potra' richiedere l'interpretazione della decisione tramite una domanda scritta al Presidente del Tribunale che ha emesso la decisione. Il presidente, se possibile, sottoporra' la richiesta al Tribunale che ha emesso la decisione e provvedera' a convocarlo entro sessenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ove cio' non fosse possibile, un nuovo Tribunale verra' istituito conformemente alle disposizioni dei paragrafi da (a) a (d) di cui sopra. Il Tribunale potra' sospendere l'esecuzione dei giudizi vigenti nello stato nei cui territori tale esecuzione e' della sentenza fintanto che rimarra' pendente una sua decisione sulla richiesta di interpretazione. (j) Ciascun membro riconoscera' una decisione emessa in conformita' con il presente Articolo come avente carattere vincolante ed escutorio nell'ambito dei propri territori al pari di un giudizio finale reso da una corte operante in quel dato paese membro. L'esecuzione della decisione sara' regolata dalle leggi relative all'esecuzione e' richiesta e non derogata dalle leggi vigenti relative all'immunita' in materia di esecuzione. (k) Salvo diversa intesa tra le parti, le spese, gli emolumenti da corrispondere ai giudici arbitrali saranno fissati in base alle tariffe applicabili agli arbitrati dell'ICSID. Ognuna delle parti sosterra' le proprie spese relative alle procedure arbitrali. Le spese del tribunale saranno equamente sostenute dalle parti, salvo diversa decisione del Tribunale. Per qualsiasi questione concernente la ripartizione delle spese del Tribunale o la procedura di pagamento di tali spese decidera' il Tribunale.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~allegato-ii-art4 · fonte su Normattiva