[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]ACCORDO ISTITUTIVO DELLA SOCIETA' INTERAMERICANA D'INVESTIMENTO
[3]I paesi i cui rappresentanti firmano il presente Accordo, convengono di istituire la Societa' interamericana d'investimento che sara' regolamentata dalle seguenti disposizioni: ARTICOLO I FINE E FUNZIONI Sezione 1. Fine. La Societa' ha come fine di promuovere lo sviluppo economico dei suoi paesi membri regionali in via di sviluppo, incoraggiando la creazione, l'espansione e la modernizzazione delle imprese private, di preferenza piccole e medie, in modo da completare le attivita' della Banca interamericana di sviluppo (qui di seguito denominata la Banca). Le imprese di cui sono parzialmente azionisti il governo o altri enti pubblici, e le cui attivita' rinsaldano il settore privato dell'economia, sono abilitate a beneficiare del finanziamento della Societa'. Sezione 2. Funzioni. Per raggiungere detto fine, la Societa' provvedera' a sostenere le imprese suindicate alla Sezione 1, esercitando le seguenti funzioni:
- a)finanziare, sola o in associazione con altri finanziatori o investitori, la costituzione, l'espansione e la modernizzazione di imprese, utilizzando a tal fine gli strumenti ed i meccanismi che riterra' appropriati per ogni caso;
- b)facilitare l'accesso delle imprese ai capitali privati e pubblici, nazionali ed esteri, come pure alle conoscenze tecniche ed alle competenze amministrative;
- c)stimolare lo sviluppo delle possibilita' di investimento atto a favorire i flussi di capitali pubblici e privati, nazionali ed esteri, a favore di investimenti nei paesi membri;
- d)prendere le misure appropriate e necessarie, per ogni caso, atte ad assicurare il finanziamento delle imprese, tenendo conto delle loro necessita' e dei principi derivanti da una prudente gestione delle risorse della Societa'; e
- e)fornire cooperazione tecnica per la preparazione, il finanziamento e l'esecuzione ai progetti, ivi compreso il trasferimento di tecniche appropriate. Sezione 3. Politiche Le attivita' della Societa' saranno condotte conformemente alle politiche di gestione, di finanziamento e d'investimento illustrate in dettaglio nel regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Societa', che potra' essere modificato da detto Consiglio di Amministrazione.
Testo vigente dal 24 maggio 1988
