Destinazione dell'utile netto (a) Fatte salvo le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo (a) (iii), l'Agenzia dovra' assegnare l'utile netto alle riserve fino a che tale riserve non raggiungano un ammontare pari a cinque volte il capitale sottoscritto dall'Agenzia. (b) Una volta che le riserve avranno raggiunto il livello prescritto al paragrafo (a) di cui sopra, il Consiglio decidera' se ed in che misura l'utile netto dell'agenzia dovra' essere iscritto nelle riserve, distribuito ai membri dell'Agenzia o diversamente impiegato. Ogni distribuzione dell'utile netto ai membri dell'agenzia avverra' sempre proporzionalemente alla quota di capitale sottoscritto da ciascun membro conformemente a quanto deliberato dal Consiglio a maggioranza qualificata.
Testo vigente dal 30 aprile 1988
