ARTICOLO X DISPOSIZIONI GENERALI Sezione 1. Sede della Societa' La sede della Societa' sara' stabilita nella medesima localita' di quella dove si trova la sede della Banca. Il Consiglio di Amministrazione della Societa' potra' istituire un ufficio sul territorio di ogni paese membro con una maggioranza di almeno due terzi dei voti dei membri. Sezione 2. Rapporti con altri istituzioni. La Societa' puo stipulare accordi con altre istituzioni per fini compatibili con il presente Accordo. Sezione 3. Organi di collegamento. Ogni membro designera' un organo ufficiale incaricato di assicurare le comunicazioni con la Societa' per questioni relative al presente Accordo.
Testo vigente dal 24 maggio 1988
