Ritiro Qualsiasi membro potra', allo scadere del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detto membro, ritirarsi dall'Agenzia in qualsiasi momento informandone per iscritto la sede centrale dell'agenzia. L'Agenzia notifichera' alla Banca, in qualita' di depositaria della presente Convenzione, l'avvenuta ricezione di tale comunicazione. Qualsiasi ritiro diverra' effettivo novanta giorni dopo la data di ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia. Un membro potra' revocare tale notifica fintanto che non sara' divenuta effettiva.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art51 · fonte su Normattiva