Per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, le Parti incoraggiano l'instaurazione di relazioni dirette e la stipula di intese specifiche o convenzioni fra i Ministeri, gli organismi di ricerca, le universita', le associazioni scientifiche ed industriali e le imprese dei due Stati.

Testo vigente dal 27 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;134~accordo-art4 · fonte su Normattiva