Parti incoraggeranno, ove necessario, l'instaurazione di rapporti nel campo della R & S industriale, scientifica e tecnologica e la stipula di intese specifiche tra Ministeri ed Istituzioni, Universita', centri ed istituti di ricerca, associazioni di R & S scientifico ed industriale, imprese, societa', ed altre persone fisiche e giuridiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della R & S industriale, scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

Testo vigente dal 27 luglio 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2002-07-11;154~accordo-art3 · fonte su Normattiva