Parti incoraggeranno, ove necessario, l'instaurazione di rapporti nel campo della R & S industriale, scientifica e tecnologica e la stipula di intese specifiche tra Ministeri ed Istituzioni, Universita', centri ed istituti di ricerca, associazioni di R & S scientifico ed industriale, imprese, societa', ed altre persone fisiche e giuridiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della R & S industriale, scientifica e delle innovazioni tecnologiche.
Testo vigente dal 27 luglio 2002
