Parti favoriranno l'instaurazione di rapporti tecnologico - scientifici diretti e la stipula di intese specifiche tra universita', centri ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche ed industriali, imprese, societa', altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche. Le Parti assicureranno, ciascuna nel proprio territorio, Iassistenza ed i servizi necessari al personale ospitato per la realizzazione delle attivita' di collaborazione nell'ambito del presente Accordo.
Testo vigente dal 27 giugno 2003
