Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013
Art. 7 (Allegato E Parte I)
Le parti della controversia agevolano l'attivita' del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per:
- a)fornire al tribunale tutti i documenti, le informazioni e gli strumenti pertinenti; e
- b)consentire al tribunale, qualora sia necessario, di citare testimoni o esperti e di ricevere le loro deposizioni.
Testo vigente dal 27 ottobre 2020
