Saranno a carico dello Stato richiesto le spese occasionate dalla domanda di estradizione, fino al momento della consegna dell'estradato, sia nel porto d'imbarco marittimo o aereo agli agenti dello Stato richiedente, sia alla frontiera alle autorita' dello Stato di transito designato dallo Stato richiedente.
Testo vigente dal 30 gennaio 1958
