Saranno a carico dello Stato richiesto le spese occasionate dalla domanda di estradizione, fino al momento della consegna dell'estradato, sia nel porto d'imbarco marittimo o aereo agli agenti dello Stato richiedente, sia alla frontiera alle autorita' dello Stato di transito designato dallo Stato richiedente.

Testo vigente dal 30 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342~art20 · fonte del testo