L'estradizione in transito attraverso il territorio di una delle Parti Contraenti di un individuo consegnato all'altra Parte sara' concessa su domanda trasmessa per via diplomatica ed accompagnata dai documenti indicati nell'articolo 8, a condizione che si tratti di un reato che puo' dar luogo ad estradizione ai termini della presente Convenzione, a meno che il transito non sia di natura da turbare l'ordine pubblico. Le disposizioni dell'articolo 3 saranno egualmente applicabili alla richiesta di estradizione in transito. Nel caso in cui sara' utilizzata la via aerea, saranno applicate le seguenti disposizioni:

  • 1)quando nessun atterraggio sara' previsto, lo Stato richiedente avvisera' lo Stato il cui territorio sara' sorvolato e attestera' l'esistenza di un mandato d'arresto o di una sentenza di condanna: in caso di atterraggio di fortuna, tale notifica avra' gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista dall'articolo 10 e lo Stato richiedente inviera' una domanda di transito nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo;
  • 2)quando un atterraggio sara' previsto, lo Stato richiedente fara' domanda di transito. Qualora lo Stato a cui e' richiesto il transito chieda esso pure l'estradizione, si potra' sospendere il transito fino a quando l'individuo richiesto abbia soddisfatto la giustizia di detto Stato. Le spese di transito saranno rimborsate dallo Stato richiedente.

Testo vigente dal 30 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342~art21 · fonte del testo