Le commissioni rogatorie saranno eseguite dalle autorita', giudiziarie. Se l'autorita' richiesta e' incompetente essa trasmettera' d'ufficio la commissione rogatoria alla autorita' competente.
Testo vigente dal 30 gennaio 1958
Le commissioni rogatorie saranno eseguite dalle autorita', giudiziarie. Se l'autorita' richiesta e' incompetente essa trasmettera' d'ufficio la commissione rogatoria alla autorita' competente.
Testo vigente dal 30 gennaio 1958
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342~art25 · fonte del testo