L'autorita' richiesta potra' rifiutare di eseguire una commissione rogatoria o di notificare un atto di procedura o una sentenza se, secondo la legge del proprio Stato, non sia competente, o se la esecuzione o la notifica siano di natura tale da ledere la sovranita', la sicurezza o l'ordine pubblico.
Testo vigente dal 30 gennaio 1958
