L'autorita' richiesta potra' rifiutare di eseguire una commissione rogatoria o di notificare un atto di procedura o una sentenza se, secondo la legge del proprio Stato, non sia competente, o se la esecuzione o la notifica siano di natura tale da ledere la sovranita', la sicurezza o l'ordine pubblico.

Testo vigente dal 30 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342~art26 · fonte del testo