Su domanda espressa dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta dovra' informarla in tempo utile della data e del luogo in cui verra' eseguita la commissione rogatoria, affinche' le parti interessate possano esercitare i diritti che sono loro riconosciuti dalla legge dello Stato in cui ha luogo l'esecuzione.
Testo vigente dal 30 gennaio 1958
