Su domanda espressa dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta dovra' informarla in tempo utile della data e del luogo in cui verra' eseguita la commissione rogatoria, affinche' le parti interessate possano esercitare i diritti che sono loro riconosciuti dalla legge dello Stato in cui ha luogo l'esecuzione.

Testo vigente dal 30 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342~art28 · fonte del testo