Qualora l'individuo domandato in estradizione sia perseguito o condannato nello Stato richiesto per un reato diverso da quello che e' motivo della domanda di estradizione, detto Stato dovra', cio' nonostante, esaminare tale domanda con la maggior possibile sollecitudine: ma la consegna dell'accusato potra' essere differita fino a quando esso abbia soddisfatto la giustizia di questo Stato. Uno scambio di lettere fissera' le condizioni alle quali un individuo sara' inviato temporaneamente per comparire avanti alle autorita' giudiziarie dello Stato richiedente e rinviato non appena tali autorita' avranno deciso.
Testo vigente dal 30 gennaio 1958
