La consegna degli atti di procedura e delle sentenze, nonche' l'esecuzione delle commissioni rogatorie non daranno luogo a rimborso di alcuna spesa, eccetto per quanto riguarda le indennita' dei periti.
Testo vigente dal 30 gennaio 1958
La consegna degli atti di procedura e delle sentenze, nonche' l'esecuzione delle commissioni rogatorie non daranno luogo a rimborso di alcuna spesa, eccetto per quanto riguarda le indennita' dei periti.
Testo vigente dal 30 gennaio 1958
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342~art29 · fonte del testo