L'autorizzazione non e' cedibile a terzi e puo' essere utilizzata solo dal vettore al quale e' stata rilasciata. Tale autorizzazione da' diritto al vettore di effettuare il trasporto con un veicolo o complesso di veicoli (veicolo con rimorchio/semi-rimorchio, senza rimorchio, articolato), durante il periodo di validita' specificato nell'autorizzazione, comunque non superiore ad un anno.

Testo vigente dal 16 luglio 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135~accordo-art13 · fonte su Normattiva