[1]Aspetti finanziari

[2]1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza concernenti l'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:

  • 1)le spese di viaggio, di vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle proprie norme;
  • 2)le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. La Parte ospitante fornira', in caso di necessita', cure gratuite d'urgenza al personale della Parte inviante, durante la permanenza nel proprio territorio. 3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di Fondi delle Parti.

Testo vigente dal 27 novembre 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-08;135~accordo-art7 · fonte su Normattiva