[1]Risarcimento danni

[2]1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte Ospitante, da un membro della Parte Inviante durante la missione/esercitazione relativa alle aree di cooperazione ai sensi del presente Accordo, sara' a carico della Parte Inviante. 2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento o in connessione alle attivita' previste dal presente Accordo, nonche' qualsiasi perdita o danno causato a terzi, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

Testo vigente dal 27 novembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-08;135~accordo-art8 · fonte su Normattiva