[1]Altri accordi o intese
[2]1. Le parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi o intese specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi o intese specifici conclusi dopo la sottoscrizione del presente accordo sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune. Gli accordi e le intese esistenti tra le parti non fanno parte del quadro istituzionale comune. 2. Nessuna disposizione del presente accordo condiziona o pregiudica l'interpretazione o l'applicazione di altri accordi tra le parti, compresi quelli di cui al paragrafo 1. In particolare, le disposizioni contenute nel presente accordo non sostituiscono ne' condizionano in alcun modo le disposizioni sulla risoluzione delle controversie e sulla denuncia contenute in altri accordi tra le parti.
Testo vigente dal 29 ottobre 2020
